Nell’ultimo decennio, il settore delle criptovalute ha sperimentato una notevole espansione, tanto da essere considerato una vera rivoluzione finanziaria da esperti e analisti.
Tuttavia, questa crescita non è stata esente da problematiche, soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione.
In Italia, come in gran parte dell’Unione Europea, la mancanza di normative precise ha creato incertezze, anche dal punto di vista fiscale. Gli obblighi fiscali includono sia la dichiarazione delle criptovalute possedute (soprattutto in caso di plusvalenze che superano una certa soglia) sia il monitoraggio fiscale.
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Intervento normativo: la Legge di Bilancio 2023
Dopo anni di vuoto normativo, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto regolamentazioni per il settore delle criptovalute in Italia.
Sebbene alcune questioni restino in attesa di un provvedimento dell’Unione Europea sulle cripto-attività (MiCA), la tassazione delle criptovalute è stata disciplinata.
Con la manovra del 2024 e la riforma fiscale associata, sono state introdotte ulteriori novità riguardanti la tassazione e la dichiarazione delle criptovalute nel Modello 730/2024.
Definizione delle criptovalute per l’Agenzia delle Entrate
Le criptovalute sono definite come valute virtuali, ovvero mezzi digitali di scambio che non esistono in forma fisica e si generano e scambiano esclusivamente per via telematica.
Queste valute sono accessibili solo tramite codici informatici specifici, conosciuti come “chiavi di accesso”, e la loro sicurezza è garantita dalla crittografia. Bitcoin, lanciato nel 2009, è la criptovaluta più nota.
Tuttavia, le criptovalute sono caratterizzate da un’alta volatilità e dalla mancanza di regolamentazione in molti paesi dell’UE, esponendo i consumatori a rischi significativi senza adeguate protezioni, come sottolineato dalla Consob.
Secondo la circolare 72/E 2016 dell’Agenzia delle Entrate, le valute digitali sono equiparate alle valute estere e, in quanto strumenti finanziari che possono generare redditi diversi, sono soggette a tassazione secondo l’articolo 67 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Plusvalenze e minusvalenze
Nel contesto delle criptovalute, la plusvalenza rappresenta la differenza tra il valore di mercato percepito e il costo di acquisto documentato. In mancanza di documentazione, il costo d’acquisto è considerato pari a zero, e la tassazione si applica sull’intero introito percepito.
È importante notare che la permuta tra cripto-asset con caratteristiche e funzioni simili non genera plusvalenze tassabili, a differenza della conversione di criptovalute in euro o altre valute legali, che ha rilevanza fiscale.
Le minusvalenze, al contrario, rappresentano perdite su strumenti finanziari, che si verificano quando si vende un titolo a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto.
La tassazione delle criptovalute in Italia
Il reddito derivante dagli investimenti in criptovalute è soggetto a una tassazione del 26%, come confermato dall’ultima Legge di Bilancio. Tuttavia, questa regola si applica solo se la plusvalenza supera la soglia di 2.000 euro nel periodo d’imposta.
Per calcolare la tassazione del 2024, si parte dalla base imponibile, determinata dalla differenza tra il valore di cessione e il costo di acquisto documentato.
In assenza di documentazione, il costo si presume pari a zero. Inoltre, è possibile rivalutare il valore di acquisto al 1° gennaio 2023, pagando un‘imposta sostitutiva del 14%.
Dichiarazione delle criptovalute nel modello 730/2024
Con la riforma fiscale, il nuovo quadro W del modello 730/2024 accoglierà le attività estere di natura finanziaria o patrimoniale, inclusi i cripto-asset, semplificando le modalità di dichiarazione.
Le persone fisiche residenti in Italia dovranno compilare il quadro W per adempiere agli obblighi di comunicazione e monitoraggio fiscale delle cripto-attività detenute tramite wallet, conti digitali o altri sistemi di archiviazione.
Compilazione del Quadro W dedicato ai cripto-asset
Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti dovranno riempire:
- La colonna 10 (Giorni IVAFE – Cripto attività), indicando il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE o l’imposta sulle cripto-attività;
- La colonna 12 (Credito d’imposta), riportando il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o il prodotto finanziario o la cripto-attività;
- La Sezione IV, Versamenti e residui Imposta cripto-attività, il rigo W8, indicando l’importo dell’eccedenza del versamento a saldo.
In caso di obblighi di monitoraggio senza liquidazione delle imposte, si deve barrare la colonna 16 e non compilare le caselle relative alla liquidazione delle imposte.
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